IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni; Visto l'art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; Vista la direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonche' misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 30 novembre 1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996; Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il presente regolamento indica le misure generali di lotta da applicarsi nell'eventualita' dell'insorgenza di una delle malattie degli animali elencate nell'allegato I. 2. Tutti i provvedimenti adottati in materia di lotta contro le malattie di cui all'allegato I devono essere trasmessi in copia, con la massima urgenza, al Ministero della sanita', alle regioni e alle province autonome. 3. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "azienda": qualsiasi stabilimento agricolo o di altro genere nel quale sono tenuti o allevati animali; b) "animale": qualsiasi animale domestico appartenente ad una specie che potrebbe essere direttamente infettata o qualsiasi vertebrato selvatico che potrebbe contribuire alla propagazione agendo da vettore o da "serbatoio" dell'infezione; c) "vettore": qualsiasi animale vertebrato o invertebrato atto a trasmettere e diffondere l'agente della malattia per via meccanica o biologica; d) "proprietario o allevatore": qualsiasi persona, fisica o giuridica, che possegga o detenga gli animali o sia incaricata di allevarli; e) "periodo di incubazione": il lasso di tempo che intercorre tra l'esposizione all'agente patogeno e l'insorgere dei sintomi clinici; la durata di tale periodo, per ciascuna malattia, e' quella indicata nell'allegato I; f) "conferma dell'infezione": la dichiarazione fatta dall'autorita' competente della presenza di una delle malattie di cui all'allegato I basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorita' competente puo' anche confermarne la presenza in base a risultati clinici o epidemiologici; g) "autorita' competente": il Ministero della sanita' o l'autorita' cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; h) "veterinario ufficiale": il medico veterinario designato dall'autorita' competente.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei deereti del Presidente della Repubblica e' sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione cosi' recita: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e nel fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione delle Camere dei disegni di legge di inziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesta costituito secondo legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri art. 17, comma 1, lettera a), della suddetta legge cosi' recita: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolarmente per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi: (Omissis)". - La legge 9 marzo 1989, n. 86, concerne le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993. L'art. 4 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989. 2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge". - La direttiva 91/685/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 377 del 31 dicembre 1991. - La direttiva 80/217/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 47 del 21 febbraio 1980. - La decisione 93/384/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 166 dell'8 luglio 1993. - Il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, riguarda l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. - Il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, riguarda il regolamento di polizia veterinaria. - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguarda l'istituzione del servizio sanitario nazionale. Note all'art. 1: - Per quanto concerne la legge 23 dicembre 1978, n. 833, vedi nelle note alle premesse. - Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, concerne l'attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione in mercato di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE.