IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; 
  Vista la direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre  1992,
che introduce misure generali di lotta contro alcune  malattie  degli
animali, nonche' misure specifiche per la  malattia  vescicolare  dei
suini; 
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Vista  la  legge  23  dicembre   1978,   n.   833,   e   successive
modificazioni; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'Adunanza
generale del 30 novembre 1995; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 maggio 1996; 
  Sulla proposta del Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il presente regolamento indica le misure generali  di  lotta  da
applicarsi nell'eventualita' dell'insorgenza di  una  delle  malattie
degli animali elencate nell'allegato I. 
  2. Tutti i provvedimenti adottati in materia  di  lotta  contro  le
malattie di cui all'allegato I devono essere trasmessi in copia,  con
la massima urgenza, al Ministero della sanita', alle regioni  e  alle
province autonome. 
  3. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) "azienda": qualsiasi stabilimento agricolo o di  altro  genere
nel quale sono tenuti o allevati animali; 
    b) "animale": qualsiasi animale  domestico  appartenente  ad  una
specie  che  potrebbe  essere  direttamente  infettata  o   qualsiasi
vertebrato  selvatico  che  potrebbe  contribuire  alla  propagazione
agendo da vettore o da "serbatoio" dell'infezione; 
    c) "vettore": qualsiasi animale vertebrato o invertebrato atto  a
trasmettere e diffondere l'agente della malattia per via meccanica  o
biologica; 
    d) "proprietario  o  allevatore":  qualsiasi  persona,  fisica  o
giuridica, che possegga o detenga gli animali  o  sia  incaricata  di
allevarli; 
    e) "periodo di incubazione": il lasso di tempo che intercorre tra
l'esposizione all'agente patogeno e l'insorgere dei sintomi  clinici;
la durata di tale periodo, per ciascuna malattia, e' quella  indicata
nell'allegato I; 
    f)   "conferma   dell'infezione":    la    dichiarazione    fatta
dall'autorita' competente della presenza di una delle malattie di cui
all'allegato I basata  sui  risultati  di  laboratorio;  in  caso  di
epidemia, tuttavia, l'autorita' competente puo' anche confermarne  la
presenza in base a risultati clinici o epidemiologici; 
    g)  "autorita'  competente":  il  Ministero   della   sanita'   o
l'autorita' cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e
di polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e successive modificazioni; 
    h)  "veterinario  ufficiale":  il  medico  veterinario  designato
dall'autorita' competente. 
 
    

AVVERTENZA:
   Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
sull'emanazione dei deereti del Presidente della Repubblica
e' sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
   - L'art. 87 della Costituzione cosi' recita:
   "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica  e'  il  Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
   Puo' inviare messaggi alle Camere.
   Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e nel fissa la
prima riunione.
   Autorizza la presentazione delle Camere dei  disegni  di
legge di inziativa del Governo.
   Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
   Indice il referendum popolare nei  casi  previsti  dalla
Costituzione.
   Nomina,  nei  casi  indicati  dalla  legge, i funzionari
dello Stato.
   Accredita  e  riceve   i   rappresentanti   diplomatici,
ratifica  i trattati internazionali, previa, quando occorra
l'autorizzazione delle Camere.
   Ha il comando delle Forze armate, presiede il  Consiglio
supremo  di  difesta  costituito secondo legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
   Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
   Puo' concedere grazia e commutare le pene.
   Conferisce le onorificenze della Repubblica".
   -  La  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  riguarda   la
disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri  art.  17,  comma  1,
lettera a), della suddetta legge cosi' recita:
   "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolarmente per disciplinare:
     a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi:
    (Omissis)".
   -  La  legge  9  marzo  1989,  n.  86, concerne le norme
generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al   processo
normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari.
   -  La  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  concerne le
disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
legge comunitaria 1993. L'art. 4 della suddetta legge cosi'
recita:
  "Art. 4  (Attuazione  di  direttive  comunitarie  in  via
regolamentare).   - 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare
in via regolamentare, a norma degli articoli  3,  comma  1,
lettera  c),  e  4  della  legge  9  marzo  1989, n. 86, le
direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  C,
applicando  anche  il  disposto dell'art. 5, comma 1, della
medesima legge n. 86 del 1989.
   2. Gli schemi  di  regolamento  per  l'attuazione  delle
direttive  comprese  nell'elenco di cui all'allegato D sono
sottoposti   al   parere   delle   competenti   Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge
9  marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'articolo 3 della
presente legge".
   - La direttiva 91/685/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
n. L. 377 del 31 dicembre 1991.
   -  La  direttiva 80/217/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L. 47 del 21 febbraio 1980.
   - La decisione 93/384/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
n. L. 166 dell'8 luglio 1993.
   -   Il   R.D.   27   luglio   1934,  n.  1265,  riguarda
l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.
   - Il  D.P.R.  8  febbraio  1954,  n.  320,  riguarda  il
regolamento di polizia veterinaria.
   -   La   legge   23  dicembre  1978,  n.  833,  riguarda
l'istituzione del servizio sanitario nazionale.



    
          Note all'art. 1: 
             - Per quanto concerne la legge 23 dicembre 1978, n. 833,
          vedi nelle note alle premesse. 
             -  Il  D.Lgs.  14  dicembre  1992,  n.   508,   concerne
          l'attuazione della direttiva 90/667/CEE del  Consiglio  del
          27 novembre 1990, che stabilisce  le  norme  sanitarie  per
          l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione in mercato
          di rifiuti di origine animale e la protezione degli  agenti
          patogeni degli alimenti per animali di origine animale o  a
          base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE.